Affittasi bilocale in Via Vittorio a Bra

L’iimobile è sito al primo piano di uno stabile in Via Vitrio Emanuele ed è centralissimo.

E’ composto da un ingresso, un living con angolo cottura, completo di tavolo, divano, e cucina, una camera da letto con letto matrimoniale e un bagno con doccia e lavatrice..

E’ appena stato lasciato libero da uno studente dell’università ch ha concluso gli studi.

Ha riscaldamento autonomo e basse spese condominiali.

Volendo è disponibile un posto auto in cortile.

Il canone mensile è di 350 € per l’alloggio e 30 € per il posto auto, escluse le utenze (gas luce acqua)

Per informazioni 3355937231

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

CHIUSURA TEMPORANEA STUDIOSAGLIA

Facendo seguito al DPC del 9 Marzo 2020, si comunica che lo Studio Saglia resterà chiuso al pubblico sino alla data del 6 Aprile.

L’attività dello studio prosegue regolarmente e pertanto gli Ingegneri Saglia Giuseppe, Saglia Aurelio, Casavecchia Giulia ed il Geom Saglia Daniele restano operativi e contattabili sia in via telefonica che per email.

Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Nullità urbanistica: La Cassazione civile, SS.UU. con sentenza n° 8230 rivoluzione la materia.

Gli atti di trasferimento di immobili difformi da quelli descritti nel titolo urbanistico sono validi a condizione che gli estremi del titolo menzionati nell’atto siano reali (non mendaci) e riferibili a quell’immobile, mentre è irrilevante e non costituisce motivo di nullità la conformità o difformità dell’immobile rispetto al titolo menzionato.

Questo quanto stabilito dalle Sezioni unite civili della Cassazione con la recentissima decisione del 22/03/2019, n. 8230 ( Pres. Mammone – rel. Sambito ).

La Corte Regolatrice è venuta elaborando la categoria della nullità testuale, che postula la validità dell’atto di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici abusivi, in presenza di una dichiarazione reale e riferibile all’immobile a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo abilitativo. Questo perché il profilo della conformità urbanistica esula dal perimetro della nullità, in quanto non previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato in numerosi arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all’autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti, debbono ritenersi di stretta interpretazione e non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.

Riassumendo, alla luce della sentenza delle sezioni unite, un bene immobile è incommerciabile ed il relativo atto di trasferimento è nullo se:

1) il venditore non dichiari in atto in forza di quale titolo è stato costruito l’immobile che intende alienare;

2) il venditore dichiari che l’immobile è stato costruito in forza di titolo abilitativo che poi si dimostri inesistente o riferito ad un fabbricato diverso da quello venduto.

L’atto, pertanto, verificata l’insussistenza delle due condizioni, resta valido anche se poi si dimostri che il manufatto sia stato realizzato in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal titolo stesso.

Ciò, evidentemente, lascia immutato la questione della regolarità urbanistica del bene immobile, il quale, laddove si rivelasse difforme rispetto al titolo urbanistico, resterebbe soggetto, senza limitazioni di tempo, all’azione repressiva della pubblica amministrazione, fatta salva la possibilità di sanatoria della difformità in forza della normativa vigente ( in particolare l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 – t.u. edilizia e delle altre norme applicabili alle fattispecie concrete).

Fonte: Altalex.

Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , , , | Lascia un commento

StudioSaglia: Cantiere aperto a Savigliano.

locandina-visita-in-cantiere-savigliano-4-novembre-fb

Con gran soddisfazione un innovativo progetto commissionato da clienti particolarmente attenti all’ecocompatibilità ed all’efficienza energetica, è oggetto di un approfondimento tecnico organizzato da Casaclima.

Trattasi della ristrutturazione in bioedilizia di un vecchio fabbricato, ricostruito totalmente in legno, con sistema costruttivo a pannelli Xlam.

L’evento previsto per oggi, data l’alta affluenza, sarà replicato Venerdi 4 Novembre. (http://piemonte-valleaosta.casaclima-network.info/it/eventi/visita-in-cantiere-gratuita-al-cantiere-magliano-di-savigliano-cn/20-275.html)

 

 

 

 

Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , , , , | Lascia un commento

Alcune considerazioni sul terremoto.

Sentire affermazioni in televisione da parti di importanti cariche dello Stato che sentenziano:” I responsabili saranno individuati, processati e puniti” rappresenta il massimo del populismo e della non conoscenza del problema. Per la carità… la scuola appena costruita o ristrutturata che crolla puzza di mafia, bustarelle ed intrallazzi, ma non è quello il problema principale.

Il nocciolo della questione sono i milioni di case private esistenti sul territorio nazionale che non sono state progettate e costruite per resistere ad un sisma.

Tra tutte queste le più vulnerabili sono o quelle degli ultimi due secoli che non hanno avuto adeguata manutenzione o quelle del boom edilizio post bellico, edificate in allegria ed in economia…

Le uniche case veramente antisismiche, salvo casi sporadici, sono quelle costruite con i dettami delle Norme Tecniche di Costruzione emanate con un DM del 2008.

Quindi il 70/80% del patrimonio edilizio Italiano non è a norma, e soprattutto non è in grado di resistere ad un terremoto di forte entità.

Va considerando che tutta l’Italia è a rischio sismico, pur con classi di pericolosità diverse.

Rendere antisismica un’abitazione non è né scontato, né facile, né economico.

Prendere atto di tutto ciò è consapevolezza, ovvero la grande arma che dobbiamo mettere in campo per limitare in futuro danni e perdite di vite umane.

La consapevolezza passa dalla conoscenza e dalla trasparenza.

Occorre attivare procedure e metodologie che informino dettagliatamente i possessori di abitazioni con più di 10 anni dei rischi che corrono.

E occorre soprattutto introdurre nelle compravendite e negli affitti una certificazione sismica, esattamente come è stato fatto alcuni anni fa con la certificazione energetica.

Si tratta molto semplicemente di far fare da un tecnico specializzato una valutazione statica delle strutture della casa e della sua capacità o meno di resistere ad un terremoto.

Chi compra o affitta saprà cosa lo aspetta.

Questa è consapevolezza.

Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , , , | Lascia un commento

Riforma Madia. Pubblicato in Gazzetta il Decreto SCIA

Riforma Madia. Pubblicato in Gazzetta il Decreto SCIA: analisi e testo

È stato pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Si tratta del c.d. Decreto SCIA previsto dalla Riforma Madia, la cui entrata in vigore è prevista per il 28 luglio prossimo.

Quello che mi preme sottolineare di questo decreto è che per la prima volta viene messo un freno alla smania di burocrazia di alcuni funzionari comunali preposti all’esame delle pratiche edilizie. In particolare è previsto che:

L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati; è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli previsti nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi;

 

Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , , | Lascia un commento

Regolamento unico in edilizia

Un gran bel primo passo veso una lingua comune.

Ecco le 42 definizioni standardizzate

 

Importante intesa raggiunta al tavolo aperto presso il Ministero delle Infrastrutture. Sul Regolamento edilizio unico in tutte le Regioni d’Italia è stata raggiunto il consenso sulla parte del testo che contiene le definizioni uniche standardizzate.

I tecnici del Ministero hanno, in pratica, state individuato le 42 definizioni standardizzate, identiche e immodificabili in ogni comune d’Italia.

1 ‐ Superficie territoriale (ST) – Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

2 ‐ Superficie fondiaria (SF) – Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

3 ‐ Indice di edificabilità territoriale (IT) – Quantità  massima  di  superficie  o  di  volume  edificabile  su  una  determinata  superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.

4 ‐ Indice di edificabilità fondiaria (IF) – Quantità  massima  di  superficie  o  di  volume  edificabile  su  una  determinata  superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.

5 ‐ Carico urbanistico (CU) – Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico‐edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

6 ‐ Dotazioni Territoriali (DT) – Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

7 ‐ Sedime – Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.

8 ‐ Superficie coperta (SC) – Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

9 ‐ Superficie permeabile (SP) – Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10 ‐ Indice di permeabilità (IPT/IPF) – Rapporto  tra  la  superficie  permeabile  e  la  superficie  territoriale  (indice  di  permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

11 ‐ Indice di copertura (IC) -Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

12 ‐ Superficie totale (ST) – Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.

13 ‐ Superficie lorda (SL) – Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.

14‐ Superficie utile (SU) – Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15 ‐ Superficie accessoria (SA) – Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

  • i portici e le gallerie pedonali;
  • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
  • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
  • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
  • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
  • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
  • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
  • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16‐ Superficie complessiva (SC) – Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

17‐ Superficie calpestabile – Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18 ‐ Sagoma – Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19 ‐ Volume totale o volumetria complessiva – Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20 ‐ Piano fuori terra – Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

21 ‐ Piano seminterrato – Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

22 ‐ Piano interrato – Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

23 ‐ Sottotetto – Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.

24 ‐ Soppalco – Partizione  orizzontale  interna  praticabile,  ottenuta  con  la  parziale  interposizione  di  una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25 ‐ Numero dei piani – E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26 ‐ Altezza lorda – Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.

27 ‐ Altezza del fronte – L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:

  • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
  • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

28‐ Altezza dell’edificio – Altezza massima tra quella dei vari fronti.

29 ‐ Altezza utile – Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata.

30 ‐ Distanze – Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31 ‐ Volume tecnico – Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di  sicurezza,  telefonico, ecc.).

32 ‐ Edificio – Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 ‐ Edificio Unifamiliare – Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 ‐ Pertinenza – Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 ‐ Balcone – Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 ‐ Ballatoio – Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 ‐ Loggia/Loggiato – Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 ‐ Pensilina – Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 ‐ Portico/Porticato – Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

40 ‐ Terrazza – Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 ‐ Tettoia – Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 ‐ Veranda – Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Fonte Redazione LavoriPubblici.it
Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , | Lascia un commento

Manufatti temporanei: Il redime edilizio

L’art. 52, comma 2, della L. 28/12/2015, n. 221, è intervenuto – modificando il Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 – con una nuova disposizione relativa al regime edilizio dei manufatti temporanei.
A seguito della modifica legislativa – su una materia oggetto di diversi interventi da parte del Legislatore – si ritiene utile proporre un sintetico riepilogo delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere in questione.

fonte: legistazione tecnica

https://i0.wp.com/www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2015/03/leaf_house_version_30-1-e1426517611639.jpg

REGIME EDILIZIO DELLE OPERE TEMPORANEE – Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (manufatti leggeri quali prefabbricati, roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili) e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, rientrano nell’attività edilizia libera realizzabile previa comunicazione al comune ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001.
Qualora i manufatti in questione – seppure comunque temporanei – non siano destinati ad essere rimossi entro 90 giorni, la loro realizzazione è viceversa soggetta al regime della SCIA, a meno che non rientrino nella previsione di cui all’ultimo periodo del punto e.5) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (come modificato dall’art. 52, comma 2, della L. 221/2015), e quindi siano “ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.
Il tutto è riassunto nella tabella che segue.

Manufatto temporaneo da rimuovere entro 90 giorni Attività edilizia libera previa comunicazione (CIL)
Manufatto temporaneo da rimuovere oltre 90 giorni Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Manufatto non temporaneo Permesso di costruire, salvo il regime
Pubblicato in Uncategorized | Lascia un commento

Differenza tra prima casa e abitazione principale

prima casa

Qual è la differenza tra prima casa e abitazione principale? In questo articolo mettiamo in luce le reali differenze tra due concetti spesso confusi

Molto spesso i concetti di prima casa e abitazione principale vengono confusi o utilizzati come sinonimi. In realtà così non è: sono due concetti profondamente differenti che fanno riferimento ad ambiti diversi.

Cerchiamo di fare chiarezza, fornendo le definizioni ed evidenziando i vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Prima casa

Il concetto di prima casa viene utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica entra in possesso (mediante compravendita, donazione, etc.) del suo “primo” immobile destinato ad abitazione. In tal caso sono previsti vantaggi fiscali che si applicano, appunto, alla “prima dimora”.

Pertanto, la prima casa è la prima abitazione di proprietà di una persona. Tutti gli immobili acquistati successivamente, come ad esempio la casa al mare, la casa in montagna o le altre residenze sono spesso definite impropriamente “seconde case“. In realtà sono immobili acquistati successivamente, sui quali non è possibile ottenere i benefici prima casa.

Da sottolineare che il concetto di prima casa viene richiamato solo al momento dell’acquisto dell’immobile, in quanto consente all’acquirente di accedere a una serie di benefici e agevolazioni (le cosiddette agevolazioni prima casa).

Requisiti prima casa

I requisiti affinché un immobile sia considerato prima casa sono i seguenti:

  1. l’acquirente deve essere una persona fisica
  2. l’immobile deve essere residenzialenon deve essere di categoria catastale
    • A1, abitazioni di tipo signorile
    • A8, abitazioni in ville
    • A9,  castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici
  3. l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza
  4. l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
  5. l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Da notare che il punto 5. prevede che l’acquirente non debba essere titolare di diritti (vari) su altri immobili acquisiti con beneficio prima casa su tutto il territorio nazionale, mentre il punto 4. consente di avere diritti (vari) su altri immobili, ma non nello stesso Comune.

Ad esempio, sarà possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile, anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune differente, a patto che su tale immobile non si sia già usufruito del beneficio.

Agevolazioni prima casa

La legge consente una serie di agevolazioni in caso di acquisto della prima casa. Ad esempio, le imposte relative alla compravendita sono scontate nel seguente modo:

  1. nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva), l’imposta di registro è pari al 2% in luogo del 9%
  2. nel caso di acquisto da impresa (compravendita soggetta a Iva), l’Iva è al 4% in luogo del 10%

Sempre nel caso di acquisto da privato, per determinare il valore catastale su cui calcolare le imposte, la rendita catastale va moltiplicata per un coefficiente pari a 110 in luogo di 120.

Anche per le imposte sui mutui sono previste ulteriori agevolazioni in caso di acquisto prima casa, (ad esempio, imposta agevolata pari allo 0,25 dell’importo erogato).

Le agevolazioni prima casa si applicano anche per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta (tali agevolazioni si applicano anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato).

Agevolazioni per pertinenze

Anche in caso di pertinenze, il beneficio prima casa spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie:

  • C/2, magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione e con rendita autonoma)
  • C/6, box o posti auto
  • C/7, tettoie

ed è fruibile limitatamente ad una pertinenza per categoria catastale.

Successioni

Anche in caso di successione, sono previste agevolazioni: le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa, pari a 200 euro per ciascuna imposta (in luogo del 2% del valore dell’immobile per l’imposta ipotecaria e 1% per l’imposta catastale), indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione, quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa.

Considerazioni sul concetto di prima casa

Tornando al concetto di prima casa,  la legge specifica che per ottenere i benefici è necessario possedere la residenza o lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa da acquistare e non nell’immobile stesso. Non è, quindi, strettamente necessario che sia la propria dimora (a differenza dall’abitazione principale); occorre invece risiedere o lavorare nello stesso Comune in cui si trova l’immobile.

Il concetto di prima casa non si applica a nessun altro contesto se non appunto al momento dell’acquisto.

Abitazione principale

Il concetto di abitazione principale è legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale (concetto introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU).

Il DL 101/2011 (Decreto Monti) fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […].

Quindi affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:

  • il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
  • la residenza anagrafica;
  • la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Agevolazioni abitazione principale

Anche per l’abitazione principale si può usufruire di diverse agevolazioni, come ad esempio:

  • l’esenzione dal pagamento IMU (in passato si poteva avere analoga esenzione dal pagamento dell’ICI)
  • la possibilità di detrazione al 19% degli interessi passivi in caso di mutui stipulati per l’acquisto di una casa
  • la rendita catastale non è imponibile in sede di calcolo IRPEF
  • altre agevolazioni previste da alcune amministrazioni comunali, come quelle per la stipula dei nuovi contratti relativi alle utenze domestiche (acqua, luce, gas)
  • altre agevolazioni per imposte locali (TASI, TARI, etc.) e tariffe locali

Differenza prima casa e abitazione principale

I benefici per abitazione principale non possono essere richiesti per immobili aventi i requisiti di prima casa ma nei quali non si ha la propria residenza, mentre possono essere goduti per immobili per l’acquisto dei quali non si è goduto dell’agevolazione prima casa, ma in cui si dimora abitualmente.

In definitiva, la prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale e non dar diritto alle relative agevolazioni.

(tratto da biblus.net by ACCA)

Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , , | Lascia un commento

Raccomandazioni Enea per ridurre i costi del riscaldamento

 

Con l’arrivo del freddo in quasi tutte le abitazioni si accendono gli impianti di riscaldamento.
Importanti novità sui limiti di temperatura, la sicurezza e il libretto di caldaia sono state introdotte con il D.P.R. n. 74/2013, al fine di ottimizzare gli impianti e risparmiare sulle spese di riscaldamento.

Al riguardo, l’Enea ha pubblicato un documento che contiene una serie di consigli utili da seguire quali, ad esempio: non coprire i termosifoni, non aprire le finestre se il riscaldamento è acceso, chiudere la valvola dei termosifoni nei locali non abitati, chiudere le persiane o abbassare le tapparelle appena si fa buio, spegnere il riscaldamento un’ora prima di uscire o di andare a dormire, installare valvole termostatiche sui singoli radiatori.

Scopo del documento è quello di aiutare i consumatori a conoscere ed adeguarsi alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.P.R. 74/2013, tramite il rispetto di cinque semplici regole in merito ai limiti di temperatura consentita, nuovo libretto di impianto, sicurezza e manutenzione degli impianti.
In allegato il comunicato dell’Enea con le 5 regole da rispettare riguardanti, in breve:

  • rispettare i limiti di temperatura dei termosifoni
  • rispettare le fasce orarie per l’accensione dei termosifoni
  • richiedere il nuovo libretto di impianto
  • fare eseguire gli interventi di manutenzione e controllo da manutentori abilitati
  • inviare il Rapporto di efficienza energetica dell’impianto agli Enti Locali preposti

Linee guida ispezione impianti termici
Inoltre, in merito alle ispezioni degli impianti termici, l’Enea ha predisposto le Linee guida per facilitare l’applicazione della normativa sui controlli per l’efficienza energetica (DPR 74/2013).
Il documento disciplina le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza.

 

Pubblicato in Uncategorized | Contrassegnato , , , , | Lascia un commento