
È stato pubblicato sulla G.U. serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016 il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Si tratta del c.d. Decreto SCIA previsto dalla Riforma Madia, la cui entrata in vigore è prevista per il 28 luglio prossimo.
Quello che mi preme sottolineare di questo decreto è che per la prima volta viene messo un freno alla smania di burocrazia di alcuni funzionari comunali preposti all’esame delle pratiche edilizie. In particolare è previsto che:
L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati; è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli previsti nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi;