L’art. 52, comma 2, della L. 28/12/2015, n. 221, è intervenuto – modificando il Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 – con una nuova disposizione relativa al regime edilizio dei manufatti temporanei.
A seguito della modifica legislativa – su una materia oggetto di diversi interventi da parte del Legislatore – si ritiene utile proporre un sintetico riepilogo delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere in questione.
fonte: legistazione tecnica
REGIME EDILIZIO DELLE OPERE TEMPORANEE – Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (manufatti leggeri quali prefabbricati, roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili) e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, rientrano nell’attività edilizia libera realizzabile previa comunicazione al comune ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001.
Qualora i manufatti in questione – seppure comunque temporanei – non siano destinati ad essere rimossi entro 90 giorni, la loro realizzazione è viceversa soggetta al regime della SCIA, a meno che non rientrino nella previsione di cui all’ultimo periodo del punto e.5) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (come modificato dall’art. 52, comma 2, della L. 221/2015), e quindi siano “ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.
Il tutto è riassunto nella tabella che segue.
Manufatto temporaneo da rimuovere entro 90 giorni | Attività edilizia libera previa comunicazione (CIL) |
Manufatto temporaneo da rimuovere oltre 90 giorni | Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) |
Manufatto non temporaneo | Permesso di costruire, salvo il regime |