Manufatti temporanei: Il redime edilizio

L’art. 52, comma 2, della L. 28/12/2015, n. 221, è intervenuto – modificando il Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 – con una nuova disposizione relativa al regime edilizio dei manufatti temporanei.
A seguito della modifica legislativa – su una materia oggetto di diversi interventi da parte del Legislatore – si ritiene utile proporre un sintetico riepilogo delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere in questione.

fonte: legistazione tecnica

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REGIME EDILIZIO DELLE OPERE TEMPORANEE – Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (manufatti leggeri quali prefabbricati, roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili) e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, rientrano nell’attività edilizia libera realizzabile previa comunicazione al comune ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001.
Qualora i manufatti in questione – seppure comunque temporanei – non siano destinati ad essere rimossi entro 90 giorni, la loro realizzazione è viceversa soggetta al regime della SCIA, a meno che non rientrino nella previsione di cui all’ultimo periodo del punto e.5) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (come modificato dall’art. 52, comma 2, della L. 221/2015), e quindi siano “ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.
Il tutto è riassunto nella tabella che segue.

Manufatto temporaneo da rimuovere entro 90 giorni Attività edilizia libera previa comunicazione (CIL)
Manufatto temporaneo da rimuovere oltre 90 giorni Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Manufatto non temporaneo Permesso di costruire, salvo il regime
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