Attestato Certificazione Energetica

Il panorama della certificazione energetica degli edifici è confuso da norme che al momento sembrano sovrapporsi. Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Decreto Milleproroghe hanno dettato disposizioni che, in poco tempo, hanno introdotto, modificato e in seguito annullato l’obbligo di allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, ai contratti di compravendita e affitto degli immobili. Il problema è che tutte le norme in questione sono in vigore, pur se in contrasto tra loro.
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha
recepito la Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.

A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.

Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi, ma vengono multati con una sanzione dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i mille e i 4 mila euro. Nei contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.

La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l’obbligo di allegare l’Ape, andando però in contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.

Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli immobili pubblici stabilendo che l’Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l’Ape.

Come accennato all’inizio, le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la conversione in legge.

In questa fase dovrà quindi essere trovata una soluzione univoca.

Fonte Edilportale

Consiglio dello StudioSaglia.

  • L’APE è un documento importante, che caratterizza l’edificio, è valido 10 anni, e al di là dei giochetti della politica italiana, è una certificazione resa obbligatoria in tutta Europa.
  • Visto che fare un APE per un alloggio costa non più di 200€ (chiedete un preventivo allo studio) si consiglia, nel perdurare di questo caos normativo, di farlo sempre e comunque, non rischiando sanzioni altissime o addirittura nullità degli atti.
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