Il 15 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge recante misure urgenti per la crescita,subito ribattezzato “Decreto del Fare”. Il provvedimento, in corso di pubblicazione, contiene importanti novità per gli operatori dell’edilizia, i professionisti e le imprese.
In attesa del testo del decreto ecco alcune anticipazioni inerenti l’edizia:
SCIA
Prima della presentazione della SCIA, il privato potrà richiedere allo Sportello Unico per l’Edilizia di
provvedere all’acquisizione da enti terzi (entro 30 giorni) di tutte i pareri e le autorizzazioni preliminari
necessarie per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso
contestualmente alla segnalazione.
Lo Sportello Unico dovrà poi comunicare tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli
atti di assenso.
Se tali atti non vengono acquisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, viene
convocata la conferenza di servizi, come stabilito dal comma 5-bis dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia.
Nel caso di presentazione contestuale della SCIA edilizia e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di
assenso, il privato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico
dell’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni (o dell’esito positivo della conferenza di servizi).
Le stesse disposizioni si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori, qualora siano
necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
Agibilità
Il certificato di agibilità potrà essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione
o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate
le opere di urbanizzazione primaria.
DURC
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva si potrà
acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
Terre e rocce di scavo
Previste semplificazioni e forniti alcuni chiarimenti circa i contenuti del D.M. 161/2012 e i criteri
qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non