La riforma del catasto

L’atteso riordinamento della materia entrera’ in vigore il 27 marzo 2014, con l’obiettivo di correggere le varie iniquita’ in merito alle rendite catastali

             La riforma del catasto secondo la Delega fiscale                 

La legge Delega fiscale che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 27 marzo 2014, all’art. 2 prevede l’attesa riforma del catasto degli immobili. Obiettivo principale della legge Delega, che dovrà essere attuata dal Governo entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, è quello di correggere le svariate iniquità, attualmente presenti nel sistema italiano, in merito alle rendite catastali.

Tali iniquità hanno l’effetto di riversarsi sul versamento dell’Imposta municipale propria (Imu) che è calcolata su una base imponibile che prende proprio a riferimento, come dato di partenza, la rendita catastale degli immobili.

Allo scopo di procedere alla determinazione del valore catastale il citato art. 2 stabilisce diversi principi nonché criteri direttivi:

deve essere assicurato il  coinvolgimento dei Comuni  ovvero delle associazioni di Comuni, ove sono collocati gli immobili, nel   processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;

la riforma del catasto deve avvenire a invarianza di gettito,  quindi, prendendo in considerazione le condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE, da  rilevare anche attraverso le informazioni fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione  all’attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell’autotutela      amministrativa;

  • è  previsto un meccanismo di  monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione delle      rendite;
  • dovranno   essere rideterminate le definizioni      delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e      speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e      delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
  • allo      scopo di procedere alla determinazione del valore catastale per le unità      immobiliari a destinazione  catastale ordinaria (quindi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A, B e C, come ad esempio abitazioni, uffici,ecc.) si dovranno prendere a riferimento i metri quadrati nonché le caratteristiche degli      immobili.Tale valore così      calcolato dovrà poi allinearsi al valore di mercato. Inoltre, allo scopo      di addivenire alla rendita      catastale definitiva dovranno essere applicati al valore come      calcolato più sopra, dei coefficienti i quali dovranno prendere in      considerazione le caratteristiche edili proprie dell’immobile. Si pensi a      mero titolo esemplificativo all’anno di costruzione dell’immobile ovvero      alla sua localizzazione;
  • invece,      con riferimento al calcolo delle      rendite per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale      (per meglio dire per gli immobili che rientrano nella categoria catastale      D, a mero titolo esemplificativo si pensi ai capannoni industriali,      opifici, ecc.) dovrà essere utilizzato un metodo di stima diretta. Più nel      dettaglio si dovranno applicare dei metodi standardizzati nonché nei      parametri di consistenza puntuali per ogni tipologia rientrante nella      categoria catastale speciale. Ove non sia possibile prendere in      considerazione dei valori di mercato si prenderà a riferimento il metodo      reddituale ovvero quello del costo in presenza di immobili strumentali.
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