
Le distanze tra edifici possono in genere essere regolate solo dallo Stato, ma sono ammesse deroghe a favore delle Regioni solo se motivate con esigenze di governo del territorio. Se si supera questo limite, le norme regionali che intervengono sulle distanze possono essere dichiarate illegittime.
È questo quello che è accaduto all’articolo 1 comma 2 della Legge 31/1979 della Regione Marche, che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo con la sentenza 6/2013.
Secondo la disposizione regionale, i Comuni possono individuare gli edifici da ampliare nelle zone di completamento con destinazione residenziale, procedura che ha l’efficacia di piano particolareggiato.